Torna il crocifisso obbligatorio nelle scuole, ecco cosa succede a chi non rispetta la legge

Il vicepremier Matteo Salvini ha intenzione di rendere obbligatoria l’esposizione del crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici. Un’idea di legge che proviene dalla filosofia arcaica della sua Lega e che adesso vorrebbe far diventare effettiva. Già, è proprio questo che si legge nella pdl n. 387 depositata in parlamento nel marzo 2018 dall’onorevole leghista Barbara Saltamartini e intitolata “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni”. Con questa proposta di legge, Salvini vorrebbe che negli uffici pubblici e, soprattutto, nelle scuole ci sia sempre un crocefisso esposto. D’altronde, la religione ufficiale italiana è il cristianesimo. Per cui, per quale motivo si dovrebbe eliminare questa usanza? La Lega vuole espandere, inoltre, la legge anche alle scuole che vanno al di là delle elementari e medie. L’obbligo sarà rivolto anche ad università e accademie del sistema pubblico integrato d’istruzione. Nel caso in cui diventasse legge a tutti gli effetti, nessuno potrebbe più ‘scegliere’ di non esporre il crocefisso nelle aule e negli uffici pubblici. Inoltre, nella proposta di legge è anche già specificato a cosa andrà incontro chiunque non osservi la nuova regola. Si parla, infatti, di un’ammenda che va dai 500 ai 1000 euro per chi non espone il crocifisso.

La relazione per la proposta di legge: “Le polemiche hanno ferito il significato religioso del Crocifisso e non solo…”

“Le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988″, questo è quanto troviamo scritto nella relazione allegata alla pdl da Saltamartini. “Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo. Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i princìpi su cui si fonda la nostra società. Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese”, prosegue nella relazione.

Cinque articoli per la nuova proposta di legge

Sono cinque gli articoli di cui si compone la proposta di legge. Di seguito proveremo a spiegarveli tutti quanti. All’articolo 1 vengono enunciati i principi del provvedimento, all’articolo 2 le finalità, all’articolo 3 si disciplina l’esposizione del crocefisso nei luoghi pubblici, all’articolo 4 le sanzioni previste per chi lo rimuove e infine, all’articolo 5, si disciplina l’entrata in vigore della legge.

ART. 1. (Princìpi).

1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

ART. 2. (Finalità).

1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l’esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

ART. 3. (Esposizione del Crocifisso).

1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d’istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all’estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l’immagine del Crocifisso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Gli organi costituzionali adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei princìpi della presente legge nell’ambito della rispettiva autonomia.

4. I consigli regionali adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei princìpi della presente legge secondo le rispettive disposizioni regolamentari.

ART. 4. (Sanzioni).

1. Chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’ammenda da 500 a 1.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d’ufficio l’emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all’obbligo di provvedere alla collocazione dell’emblema della Croce o del Crocifisso o all’obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d’ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.

ART. 5. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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